A d o t t a
il seguente decreto:
Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i
seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di
reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Avvertenze
«Art. 55-septies (Controlli sulle assenze)
1.Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la
certificazione medica e' inviata per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
secondo le modalita' stabilite per la trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa vigente
Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'
reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di
servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di
invalidita' riconosciuta.
2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e'
stata gia' effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi
indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100





