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Home Patologie intestinali e diritti Fasce di reperibilità in vigore dal 4 febbraio 2010

Fasce di reperibilità in vigore dal 4 febbraio 2010

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testo in vigore dal: 4-2-2010
 


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
A d o t t a
 
il seguente decreto:
 

Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

Art. 1
 

Fasce orarie di reperibilita'
1. In caso di assenza per malattia, le fasce di  reperibilita'  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  fissate  secondo  i
seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle  15  alle  18.  L'obbligo  di
reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Avvertenze
«Art.  55-septies  (Controlli  sulle  assenze)  
1.Nell'ipotesi di  assenza  per  malattia  protratta  per  un
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo  il
secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene
giustificata esclusivamente mediante certificazione  medica
rilasciata da una struttura  sanitaria  pubblica  o  da  un
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2.  In  tutti  i  casi  di  assenza  per  malattia   la
certificazione  medica  e'  inviata  per  via   telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che  la
rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
secondo  le  modalita'  stabilite   per   la   trasmissione
telematica dei certificati medici nel settore privato dalla
normativa  vigente

Art. 2
 
Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'
1.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   rispettare   le   fasce   di
reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza  e'  etiologicamente
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le  quali  e'  stata  riconosciuta  la  causa  di
servizio;
d)  stati  patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di
invalidita' riconosciuta.
2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti  dei  quali  e'
stata gia' effettuata la visita fiscale per il  periodo  di  prognosi
indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 



Roma, 18 dicembre 2009 
Il Ministro: Brunetta 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010 
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100